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Sez. 1, Sentenza n. 2042 del 27/06/1990 Cc. (dep. 18/07/1990) Rv. 184970 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ELEMENTI DI GIUDIZIO PER LA CONCESSIONE O IL DINIEGO - INDICAZIONE - GRAVITÀ DEL REATO E CAPACITÀ A DELINQUERE - RILEVANZA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184970-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ELEMENTI DI GIUDIZIO PER LA CONCESSIONE O IL DINIEGO - INDICAZIONE - GRAVITÀ DEL REATO E CAPACITÀ A DELINQUERE - RILEVANZA - SUSSISTENZA.*

In tema di liberazione condizionale il tribunale di sorveglianza deve aver riguardo al comportamento tenuto dal condannato durante tutto il tempo dell'esecuzione della pena al fine di pervenire al giudizio, positivo o negativo, sul suo ravvedimento, e, quindi, sull'opportunità di un anticipato reinserimento nella società. A tal fine è indispensabile compiere una penetrante disamina delle relazioni degli operatori penitenziari, all'uopo sollecitate ed acquisite, per stabilire, al di là di una generica buona condotta carceraria, i progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento rieducativo, la sua assiduità al lavoro ed all'apprendimento, i suoi buoni rapporti di correttezza con il personale di custodia e gli altri detenuti, sintomatici non solo di un'evoluzione della personalità improntata al recupero del senso di responsabilità delle proprie determinazioni ed alla revisione delle motivazioni che lo avevano indotto a scelte criminali, ma, anche, del definitivo abbandono dei valori sui quali tali scelte si fondavano e, quindi, del suo sicuro ravvedimento. In tale prospettiva la gravità del reato e la capacità a delinquere palesata con la sua commissione, seppure non debbono assumere Rilevanza decisiva, non possono e non debbono, tuttavia, essere ignorate atteso che ad esse è necessario avere riguardo come dato da cui prendere le mosse per compiere le valutazioni suddette; il ravvedimento, infatti, va stabilito in relazione e rispetto alla pericolosità evidenziata dal soggetto con il delitto commesso. (V mass n 174134, ed ivi citate; (V mass n 172837, ed ivi citate; (Conf mass n 179192, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)