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Sez. 1, Sentenza n. 1733 del 22/06/1988 Cc. (dep. 16/09/1988) Rv. 179192 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - CONCESSIONE O DINIEGO - PROVVEDIMENTO - ELEMENTI DI GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1988-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179192-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - CONCESSIONE O DINIEGO - PROVVEDIMENTO - ELEMENTI DI GIUDIZIO.*

In tema di liberazione condizionale ex art. 176 cod. pen. il tribunale di sorveglianza (e nel caso di minori all'epoca del fatto il tribunale per i minorenni) deve avere riguardo esclusivamente al comportamento tenuto dal condannato durante il tempo della esecuzione della pena, al fine di pervenire al giudizio, positivo o negativo, sul suo ravvedimento e, quindi, sulla opportunità di un anticipato reinserimento nella società. A tal fine è indispensabile compiere una penetrante disamina delle relazioni degli operatori penitenziari, all'uopo sollecitate ed acquisite, per valutare i progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento rieducativo, sintomatici non solo di una evoluzione della personalità improntata al recupero del senso di responsabilità delle proprie determinazioni e alla revisione delle motivazioni che lo avevano indotto a scelta criminale, ma anche al definitivo abbandono dei valori su cui tali scelte si fondavano e, quindi, al suo sicuro ravvedimento. In tale prospettiva la gravità del reato e la capacità a delinquere palesata con la sua commissione possono assumere Rilevanza esclusivamente come dato dal quale prendere le mosse per l'osservazione della personalità finalizzata al trattamento penitenziario individualizzato e per la valutazione sul ravvedimento, nel senso che è necessario stabilire il grado di pericolosità rispetto al quale il condannato deve ravvedersi, ma non debbono influenzare negativamente (nè essere considerate ostative) il relativo giudizio, essendo all'uopo rilevante esclusivamente il comportamento successivo alla commissione del reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)