Sez. 5, Sentenza n. 2531 del 21/02/2001 (Rv. 544027 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/73 - Presupposti - Reddito da fabbricati - Rettifica - Ammissibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, conferisce all'ufficio finanziario il potere di rettificare gli errori commessi dal contribuente in sede di dichiarazione, al fine della liquidazione dell'imposta effettivamente dovuta, purché tale rettifica avvenga sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione stessa e dai relativi allegati. Pertanto, nel caso in cui tale dichiarazione, con riguardo a fabbricati, indichi l'ammontare del reddito catastale ed un maggiore importo del reddito effettivo, per poi erroneamente includere nell'imponibile il primo anziché il secondo, detto errore deve ritenersi emendabile dall'amministrazione finanziaria nell'esercizio dell'indicato potere, trattandosi di quantificare l'imponibile assegnando l'esatto rilievo ai medesimi dati contabili denunciati dal contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)