Sez. 5, Sentenza n. 15840 del 12/07/2006 (Rv. 591754 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Liquidazione delle imposte e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Correzione degli errori materiali e di calcolo da parte dell'ufficio - Ammissibilità - Condizioni - Rilevabilità "ictu oculi" dell'errore - Necessità - Dichiarazione di sostituto d'imposta - Errore nell'effettuazione dei versamenti - Potere di correzione dell'ufficio - Configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il potere attribuito agli uffici finanziari, in sede di liquidazione delle imposte e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di correzione degli "errori materiali e di calcolo" commessi dai contribuenti o dai sostituti d'imposta (art. 36-bis, comma secondo, lett. a, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo vigente "ratione temporis"), pur potendo concernere anche gli errori commessi in danno del dichiarante, resta circoscritto agli errori inequivocabili, rilevabili "ictu oculi", ed in ogni caso caduti - per quanto attiene alla dichiarazioni dei sostituti d'imposta - sulla "determinazione delle ritenute alla fonte", e non quindi sui versamenti effettuati.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)