Sez. 5, Sentenza n. 10340 del 07/05/2007 (Rv. 598097 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/73 - Ammissibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, conferisce all'ufficio finanziario il potere di rettificare gli errori commessi dal contribuente in sede di dichiarazione, al fine della liquidazione dell'imposta effettivamente dovuta, purché tale rettifica avvenga sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione stessa e dai relativi allegati.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)