Sez. 1, Sentenza n. 7540 del 04/06/2001 (Rv. 547249 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Autorità amministrativa emittente il provvedimento sanzionatorio - Partecipazione al giudizio avvalendosi di funzionario delegato - Condanna dell'opponente al pagamento di onorari e diritti - Illegittimità - Spese ripetibili - Condizioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE
In tema di giudizio di opposizione a sanzioni amministrative ex art. 22 legge n. 689 del 1981, quando l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio fruisce del potere di farsi rappresentare da un proprio funzionario da essa delegato, è illegittima la condanna dell'opponente rimasto soccombente al pagamento di diritti ed onorari, e le spese possono essere liquidate solo a fronte della presentazione di una specifica distinta.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)