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Sez. 3, Sentenza n. 4599 del 23/02/2000 Ud. (dep. 14/04/2000) Rv. 216342 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Assunzione di lavoratore senza permesso di soggiorno - Nuova previsione incriminatrice - Assunzione di lavoratore privo di autorizzazione al lavoro - "Abolitio criminis" - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 2000-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216342-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

L'art. 12 della legge 30 dicembre 1986 n. 943 è abrogato dall'art. 46 della legge 6 marzo 1998 n. 40, comma primo lett.c), la quale all'art. 20, comma 8, prevede come reato l'attività di chi occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con questo scaduto, annullato o revocato, perché ciò costituisce ipotesi in fatto diversa da quella dell'assunzione alle proprie dipendenze di un lavoratore straniero privo dell'autorizzazione al lavoro richiesta dalla precedente legislazione. Infatti il divieto penalmente sanzionato non ha più come oggetto l'assunzione di un lavoratore senza autorizzazione, bensì l'assunzione di un lavoratore senza permesso di soggiorno.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1986 num. 943 art. 12, Legge 06/03/1998 num. 40 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)