Sez. 3, Ordinanza n. 2944 del 28/09/1999 Cc. (dep. 03/11/1999) Rv. 215101 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Assunzione di straniero privo di autorizzazione al lavoro - Nuova previsione incriminatrice - "Abolitio criminis" - Sussistenza - Esclusione - Successione di leggi penali - Sussistenza - Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
La fattispecie prevista dall'art.12, comma 2, della legge della legge 30 dicembre 1986, n. 943, che sanzionava l'assunzione di lavoratori extracomunitari sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro, è stata abrogata dall'art. 46, comma 1, lett.c), della legge 6 marzo 1998, n. 40. Tuttavia, la previsione contenuta nell'art. 20, comma 8, della stessa legge n. 40 del 1998,- per la quale è sanzionato il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato,(norma riprodotta ora nell'art.22, comma 10, del testo unico in materia, emanato con D.L.G. 25 luglio 1998, n.286)- induce a ritenere che il legislatore abbia voluto riformulare e punire più gravemente la fattispecie di reato prevista dal precedente art.12 della succitata legge n.943 del 1986, abrogando contemporaneamente quest'ultima norma. Sicché non di una vera e propria "abrogatio criminis" si tratta, bensì di una successione nel tempo di leggi penali. Consegue, altresì, che il problema dell'applicazione ai fatti anteriori della vecchia o della nuova disciplina deve essere risolto alla luce dell'art. 2, comma 3, cod. pen., ovvero con l'applicazione della disposizione più favorevole al reo.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1986 num. 943 art. 12 com. 2, Legge 06/03/1998 num. 40 art. 46, Legge 06/03/1998 num. 40 art. 20 com. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 22 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)