Sez. U, Sentenza n. 33539 del 09/05/2001 Cc. (dep. 11/09/2001) Rv. 219530 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Successione di leggi - Assunzione di lavoratore extracomunitario privo di autorizzazione al lavoro ex art.12, comma 2, legge n.943 del 1986 - Continuità normativa con il reato di cui all'art.22, comma 10, T.U. n.286 del 1998 - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
L'assunzione di lavoratori extracomunitari privi di autorizzazione al lavoro non è più prevista dalla legge come reato dopo l'abrogazione espressa dell' art. 12, comma 2, legge 30 dicembre 1986, n.943, disposta dall'art.46 comma 1, lett.c) legge 6 marzo 1998, n.40(riprodotta dall'art.47, comma 2, lett.c, D.L.G. 25 luglio n.286) e l'introduzione della nuova ipotesi di reato di assunzione di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno ad opera dell'art. 22, comma 10, del citato decreto legislativo, giacché si è in presenza di una abrogatio criminis per la mancanza di continuità del tipo di illecito e per il mutamento del bene giuridico oggetto di tutela.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1986 num. 943 art. 12 com. 2, Legge 06/03/1998 num. 40 art. 20 com. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 40 art. 20 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)