Sez. 2, Sentenza n. 1354 del 14/05/1973 (Rv. 363994 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - RIASSUNZIONE CON CITAZIONE ANZICHE CON COMPARSA - VALIDITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - RIASSUNZIONE CON CITAZIONE ANZICHE CON COMPARSA - VALIDITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
La riassunzione fatta con citazione anziche con comparsa, deve ritenersi valida se l'atto di riassunzione sia dotato dei requisiti essenziali per il conseguimento dello scopo ai sensi dell'art 125 disp att cod proc civ. (in particolare la Corte suprema ha ritenuto, per quanto concerne i requisiti soggettivi dell'atto riassuntivo, che esso debba indicare il nome delle parti e dei loro difensori con procura e che non richieda l'apposizione in calce o a margine di nuova procura). (Conf 1804/71, mass n 352317; 1500/70).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)