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Sez. L, Sentenza n. 3598 del 02/06/1980 (Rv. 407440 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - CONTENUTO - MANCATA RIPRODUZIONE NELLA COMPARSA DI RIASSUNZIONE DI UNA RICHIESTA FORMULATA NELL'ATTO INTRODUTTIVO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407440-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - CONTENUTO - MANCATA RIPRODUZIONE NELLA COMPARSA DI RIASSUNZIONE DI UNA RICHIESTA FORMULATA NELL'ATTO INTRODUTTIVO - CONSEGUENZE.*

L'atto di riassunzione del giudizio non mette capo ad un procedimento ex novo disancorato dagli Atti precedenti, come confermato dal fatto che esso, in linea generale, non richiede il conferimento di una nuova procura ne, ai fini della sua validita, la riproduzione specifica di tutte le domande gia formulate dalla parte, bastando il richiamo all'atto introduttivo del giudizio. Conseguentemente, nel caso di mancata riproduzione, nelle conclusioni della comparsa di riassunzione, di una richiesta formulata nell'atto introduttivo e alla stregua dell'intero contesto degli Atti processuali che il giudice del merito deve valutare se detta omissione concreti o no una vera e propria rinuncia, ossia un inequivocabile abbandono della richiesta non riprodotta. (V 1977/73, mass n 365093; (V 1354/73, mass n 363994).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)