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Sez. 2, Sentenza n. 2701 del 11/05/1979 (Rv. 399025 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - CORREZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO DEGLI ERRORI MATERIALI ESISTENTI NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA - RICHIESTA DI CORREZIONE - NECESSITA - LIBERTA DI FORME.*
Stato
decisa il 1979-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399025-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - CORREZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO DEGLI ERRORI MATERIALI ESISTENTI NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA - RICHIESTA DI CORREZIONE - NECESSITA - LIBERTA DI FORME.*

Il giudice dell'impugnazione non puo provvedere di ufficio alla correzione degli errori materiali esistenti nella sentenza di primo grado - gravata di appello - in quanto il procedimento di correzione al pari di ogni altro procedimento, richiede un'istanza del soggetto interessato, la quale, pero, non essendo diretta a una vera e propria riforma della sentenza, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di gravame, anche incidentale, ma puo essere proposta al giudice investito dell'impugnazione senza alcun Onere di Forma. (Conf 277/71, mass n 349746; (Conf 767/70, mass n 346059).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)