Sez. 2, Sentenza n. 56374 del 12/10/2018 Cc. (dep. 14/12/2018) Rv. 276299 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992 (odierno art. 240-bis cod. pen.) - Beni acquisiti in epoca precedente all'entrata in vigore della legge - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
L'ipotesi di confisca prevista dall'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, può essere disposta anche in relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni che l'hanno istituita, in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi natura sanzionatoria e non anche in relazione alla confisca in questione, da ricomprendere tra le misure di sicurezza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 CORTE COST., Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)