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Sez. 3, Sentenza n. 6208 del 09/04/1997 Ud. (dep. 26/06/1997) Rv. 208803 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Sentenza di condanna - Fatti di reato corrispondenti a quelli contestati nell'imputazione - Violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521 cod.proc.pen. per diversità rinvenibile nel rapporto di causalità - Ravvisabilità - Esclusione - Ragione - Fattispecie: amministratore di società obbligato ad impedire la commissione di reati tributari.
Stato
decisa il 1997-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208803-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

Qualora nella sentenza di condanna i fatti di reato (nella specie omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili, omessa dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette e ai fini I.V.A., omessa dichiarazione di sostituto di imposta, omesso versamento all'erario delle ritenute fiscali operate) corrispondano a quelli contestati nell'imputazione, nessuna violazione del principio di cui all'art.521 cod.proc.pen. (Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza) è ravvisabile sul rilievo che una diversità tra fatti contestati e fatti giudicati risieda nel rapporto di causalità, che sarebbe diretta e reale nei primi e solo indiretta e ipotetica nei secondi ai sensi dell'art.40 cpv. cod.pen.: infatti è proprio l'equivalenza tra causalità diretta o reale e causalità indiretta o ipotetica stabilita da questa norma che esclude quella diversità. (La S.C. ha osservato altresì che non era vero che i giudici di merito non avevano spiegato quale obbligo di impedire l'evento avesse l'imputato ai sensi dell'art. 40 cpv. cod.pen.: questo obbligo giuridico gli derivava - e quei giudici l'avevano rilevato - dalla sua carica formale di amministratore unico della Società, che lo costituiva in una posizione di garanzia rispetto ai beni penalmente tutelati dalla legge n.516 del 1982, cioè rispetto alla trasparenza e correttezza contabile in funzione degli obblighi tributari della Società, poiché come amministratore formale egli aveva l'obbligo di vigilare e impedire all'amministratore di fatto di commettere i reati menzionati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)