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Sez. 5, Sentenza n. 36764 del 24/05/2006 Ud. (dep. 07/11/2006) Rv. 234607 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Amministratore di società - Violazione degli obblighi generali di garanzia - Delitti fallimentari commessi da altri amministratori - Responsabilità omissiva dell'amministratore inadempiente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234607-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

L'amministratore di società, che, contravvenendo all'obbligo contenuto nell'art. 2392 cod. civ. di impedire non solo gli atti pregiudizievoli per la società ma anche quelli pregiudizievoli per i soci, i creditori o i terzi, non adempie al suo obbligo di garanzia, concorre, ex art. 40 cpv. cod. pen., per omissione, consistita nella mancata vigilanza e nella mancata attivazione per impedire l'adozione di atti di gestione pregiudizievoli, nei delitti fallimentari commessi da altri amministratori, dal momento che anche gli interessi tutelati dalle norme penali fallimentari sono compresi tra quelli affidati alle sue cure.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 224 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Civ. art. 2392 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)