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Sez. 1, Sentenza n. 1465 del 09/02/1995 (Rv. 490354 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Carica di consigliere comunale - Incompatibilità ex art. 3, n. 2 della legge n. 154 del 1981 - Poteri di proposta e di mera attuazione di tecniche organizzative e gestionali - Necessario esercizio di poteri rappresentativi - Esclusioni - Potere di coordinamento - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490354-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

Con riguardo all'ipotesi di incompatibilità con la carica di consigliere comunale, di cui all'art. 3 n. 2 della legge 23 aprile 1981 n. 154, per la titolarità di poteri di rappresentanza o di coordinamento nell'ambito di un'ente sottoposto alla vigilanza del comune (nella specie, affidatario del servizio di tesoreria comunale), i poteri di proposta e di mera attuazione di tecniche organizzative e gestionali proprie di tutto il personale direttivo non comportano, come imprescindibile conseguenza, l'esercizio di poteri rappresentativi - i quali implicano la facoltà di manifestare, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, la volontà dell'ente di appartenenza - mentre il potere di coordinamento non può essere riconosciuto al personale chiamato a coordinare attività e compiti di altri dipendenti, ma solo a quei funzionari i quali svolgano l'attività di coordinamento ad un livello che, per la sua qualità e quantità, sia tale da incidere sulla politica complessiva dell'ente sottoposto a vigilanza, ovvero sulle scelte rilevanti nei rapporti con il comune che esercita la vigilanza.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)