Sez. 1, Sentenza n. 8387 del 31/03/2008 (Rv. 602883 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Consigliere comunale - Dipendente con poteri di coordinamento di una banca di credito cooperativo, affidataria del servizio di tesoreria comunale - Incompatibilità - Sussistenza.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
In materia di elezione alla carica di consigliere comunale, sussiste l'incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente anteriormente alla modificazione della norma da parte dell'art. 14-decies del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, nel caso del dipendente, che sia titolare di poteri di coordinamento, di una banca di credito cooperativo, affidataria del servizio di tesoreria comunale del Comune al quale si riferisce l'elezione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 com. 1 n. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 CORTE COST. PENDENTE, Legge 17/08/2005 num. 168 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)