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Sez. 3, Sentenza n. 5953 del 16/11/1979 (Rv. 402630 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO DI CREDITO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZA - QUALIFICAZIONE DELL'ASSICURATORE COME TERZO RISPETTO AL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELLA CAUSA DI MANLEVA IN CASO DI PRETESE AVANZATE DA TERZI CONTRO IL DANNEGGIATO.*
Stato
decisa il 1979-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402630-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO DI CREDITO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZA - QUALIFICAZIONE DELL'ASSICURATORE COME TERZO RISPETTO AL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELLA CAUSA DI MANLEVA IN CASO DI PRETESE AVANZATE DA TERZI CONTRO IL DANNEGGIATO.*

La norma dell'art 1916 cod civ, in base alla quale, avvenuto il pagamento dell'indennita, il diritto al risarcimento del danno si trasferisce dall'assicurato all'assicuratore, non da vita ad una vera e propria figura di surrogazione, bensi ad una peculiare Forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito. Pertanto, l'assicuratore che esplichi l'Azione prevista da quella norma non puo considerarsi terzo in senso tecnico rispetto al danneggiato. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto corretto che, in relazione ad una transazione stipulata tra assicurato e danneggiato, il giudice del merito abbia escluso che la clausola di manleva, in caso di pretese avanzate da 'terzì contro il danneggiato, concernesse anche la pretesa dell'assicuratore alla surroga ex art 1916 cod civ). (Conf 4269/76, mass n 382962).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)