Sez. 1, Sentenza n. 3152 del 22/11/1973 (Rv. 366942 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO - AZIONE CAUSALE - DEL GIRATARIO CONTRO IL GIRANTE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - INATTIVITA DEL GIRATARIO E CONSEGUENTE PRESCRIZIONE DELLE AZIONI DI REGRESSO SPETTANTI AL GIRANTE - AZIONE CAUSALE - INAMMISSIBILITA.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO - AZIONE CAUSALE - DEL GIRATARIO CONTRO IL GIRANTE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - INATTIVITA DEL GIRATARIO E CONSEGUENTE PRESCRIZIONE DELLE AZIONI DI REGRESSO SPETTANTI AL GIRANTE - AZIONE CAUSALE - INAMMISSIBILITA.*
Il giratario di un vaglia cambiario, per proporre l'Azione causale contro il girante deve metterlo in grado di rivolgersi cambiariamente contro il proprio debitore e, pertanto, deve restituirgli la cambiale 'impregiudicatà, idonea, cioe a servire da titolo valido per l'Esercizio delle azioni cambiarie che possano competergli, senza lasciare operare decadenze o prescrizioni. La detta Azione causale deve ritenersi, quindi, preclusa qualora il giratario abbia, per inattivita, lasciato prescrivere le azioni cambiarie spettanti al proprio girante. (Conf 2152/70, mass n 348288; 781/67, mass n 326853; (Conf 2510/66, mass n 324845).*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)