Sez. 1, Sentenza n. 3629 del 20/10/1976 (Rv. 382363 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - NEL GIRATARIO CONTRO IL GIRANTE - CONDIZIONI - RESTITUZIONE DELLA CAMBIALE 'IMPREGIUDICATÀ - PRESCRIZIONE DELLE AZIONI CAMBIARIE SPETTANTI AL GIRANTE - AZIONE CAUSALE DEL GIRATARIO - PRECLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - NEL GIRATARIO CONTRO IL GIRANTE - CONDIZIONI - RESTITUZIONE DELLA CAMBIALE 'IMPREGIUDICATÀ - PRESCRIZIONE DELLE AZIONI CAMBIARIE SPETTANTI AL GIRANTE - AZIONE CAUSALE DEL GIRATARIO - PRECLUSIONE.*
Il giratario di una cambiale, per proporre l'Azione causale contro il girante deve metterlo in grado di rivolgersi cambiariamente contro il proprio debitore e, pertanto, deve restituirgli la cambiale 'impregiudicatà , idonea, cioe a servire da titolo valido per l'Esercizio delle azioni cambiarie che possano competergli, senza lasciare operare decadenze o prescrizioni. La detta Azione causale deve ritenersi, quindi, preclusa qualora il giratario abbia, per inattivita, lasciato prescrivere le azioni cambiarie spettanti al proprio girante. (Conf 3152/73, mass n 366942; (Conf 2152/70, mass n 348288; (Conf 781/67, mass n 326853; (Conf 2510/66, mass n 324845).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)