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Sez. 1, Sentenza n. 3629 del 20/10/1976 (Rv. 382363 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - NEL GIRATARIO CONTRO IL GIRANTE - CONDIZIONI - RESTITUZIONE DELLA CAMBIALE 'IMPREGIUDICATÀ - PRESCRIZIONE DELLE AZIONI CAMBIARIE SPETTANTI AL GIRANTE - AZIONE CAUSALE DEL GIRATARIO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382363-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - NEL GIRATARIO CONTRO IL GIRANTE - CONDIZIONI - RESTITUZIONE DELLA CAMBIALE 'IMPREGIUDICATÀ - PRESCRIZIONE DELLE AZIONI CAMBIARIE SPETTANTI AL GIRANTE - AZIONE CAUSALE DEL GIRATARIO - PRECLUSIONE.*

Il giratario di una cambiale, per proporre l'Azione causale contro il girante deve metterlo in grado di rivolgersi cambiariamente contro il proprio debitore e, pertanto, deve restituirgli la cambiale 'impregiudicatà, idonea, cioe a servire da titolo valido per l'Esercizio delle azioni cambiarie che possano competergli, senza lasciare operare decadenze o prescrizioni. La detta Azione causale deve ritenersi, quindi, preclusa qualora il giratario abbia, per inattivita, lasciato prescrivere le azioni cambiarie spettanti al proprio girante. (Conf 3152/73, mass n 366942; (Conf 2152/70, mass n 348288; (Conf 781/67, mass n 326853; (Conf 2510/66, mass n 324845).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)