Sez. 2, Sentenza n. 1203 del 07/05/1973 (Rv. 363750 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Gli infortuni in itinere non sono in linea di principio indennizzabili come infortuni sul lavoro, in quanto verificatisi fuori dello orario e del luogo di lavoro; sono invece indennizzabili quando siano ricollegabili ad un rischio specifico ricorrente nei soli casi in cui l'infortunato, per accedere al luogo di lavoro, sia costretto senza possibilita di scelta a percorrere una determinata strada, la quale presenti rischi diversi e piu gravi di quelli propri delle strade in genere. (nella specie, e stato negato l'indennizzabilita di infortunio verificatosi per una caduta nel percorrere una strada urbana dopo una nevicata). (Conf 1808/71, mass n 352323; 487/70, mass n 345501).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)