Sez. L, Sentenza n. 2088 del 23/05/1975 (Rv. 375818 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI LAVORO AGRICOLO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI LAVORO AGRICOLO.*
Gli infortuni in itinere non sono in linea di principio indennizzabili come infortuni sul lavoro, in quanto verificatisi fuori dell'orario e del luogo di lavoro; sono invece indennizzabili quando siano ricollegabili ad un rischio specifico, ricorrente nei soli casi in cui l'infortunato, per accedere al luogo di lavoro, sia costretto senza possibilita di scelta a percorrere una determinata strada, la quale presenti rischi diversi e piu gravi di quelli propri delle strade in genere. (nella specie, e stata negata l'indennizzabilita di un infortunio occorso a due mezzadri, che, in giorno festivo, si recavano ad acquistare del foraggio, su una strada aperta al pubblico e percorsa da mezzi pubblici, non essendo l'evento lesivo connesso ad un rischio specifico di lavoro, ne generico ma aggravato dal lavoro). (Conf 1203/73, mass n 363750).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)