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Sez. L, Sentenza n. 7174 del 10/07/1990 (Rv. 468188 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE - OBBLIGO DELL'I.N.A.I.L. - NATURA RISARCITORIA - PRINCIPIO DELLA "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO" - OPERATIVITÀ - SOMME RICEVUTE DAL LAVORATORE DA PARTE DELLA SOCIETÀ ASSICURATRICE DEL DATORE DI LAVORO - DETRAIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468188-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE - OBBLIGO DELL'I.N.A.I.L. - NATURA RISARCITORIA - PRINCIPIO DELLA "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO" - OPERATIVITÀ - SOMME RICEVUTE DAL LAVORATORE DA PARTE DELLA SOCIETÀ ASSICURATRICE DEL DATORE DI LAVORO - DETRAIBILITÀ.*

Nel caso di infortunio sul lavoro (incidente stradale), l'Obbligo dell'Inail di erogare al lavoratore le prestazioni previste dall'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, prestazioni che hanno natura risarcitoria, è limitato dalla applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" (art. 1223 cod. civ.), e quindi, al fine della valutazione globale del danno patito dal lavoratore, occorre tener conto (in detrazione) anche di quanto quest'ultimo abbia percepito dalla società assicuratrice del datore di lavoro. (V 5464/88, mass n 460071; (V 3727/84, mass n 435715).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)