Sez. 3, Sentenza n. 5464 del 10/10/1988 (Rv. 460071 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - DIRITTO ALLA PENSIONE PER INVALIDITÀ CIVILE CONSEGUENTE ALLE LESIONI SUBITE PER EFFETTO DEL FATTO DANNOSO - IMPORTO CAPITALIZZATO DELLA PENSIONE - DETRAZIONE DALL'AMMONTARE DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - DIRITTO ALLA PENSIONE PER INVALIDITÀ CIVILE CONSEGUENTE ALLE LESIONI SUBITE PER EFFETTO DEL FATTO DANNOSO - IMPORTO CAPITALIZZATO DELLA PENSIONE - DETRAZIONE DALL'AMMONTARE DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
Il principio della compensatio lucri cum damno, che trova fondamento nella norma contenuta nell'art. 1223 cod. civ., trova applicazione solo quando sia il danno che il vantaggio siano conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto, il quale abbia in sè l'idoneità a produrre ambedue gli effetti. Pertanto, nel caso in cui il danno consista in una lesione personale da cui deriva al danneggiato una pensione di Invalidità permanente a carico dell'INPS, il relativo importo capitalizzato non può essere detratto dall'ammontare del danno, poiché il fatto dannoso non costituisce il titolo giuridico ma solo la condizione per l'attribuzione della pensione. (V 543/82, mass n 418255; (Conf 4863/78, mass n 394572; (Conf 550/78, mass n 389859).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)