Sez. 3, Sentenza n. 846 del 08/05/1965 (Rv. 311640 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO - MANCATA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - CAPI DI PRONUNCIA NON CASSATI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO - MANCATA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - CAPI DI PRONUNCIA NON CASSATI.*
Mentre per la disposizione contenuta nell'art. 310 cod.proc.civ., relativa ad una fase del procedimento, l'Estinzione del processo rende inefficaci gli Atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, per l'art. 393 cod.proc.civ., relativo al giudizio di rinvio, in conseguenza della mancata riassunzione nel termine di legge, tutta l'attivita processuale espletata e travolta, onde cadono nel nulla anche le sentenze emesse nel corso del giudizio. Peraltro il travolgimento di tutta l'attivita processuale svolta trova un limite invalicabile nell'autorita di cosa giudicata che sia stata acquistata dalle pronunzie emanate nel corso del giudizio. Se queste, siano esse definitive o non definitive e non impugnate, l'Estinzione non puo avere alcun effetto, per l'efficacia irrevocabile del giudicato. Inoltre, poiche la pronuncia di annullamento produce i suoi effetti soltanto sulle parti della sentenza impugnata, in relazione alle quali essa e operante, ossia soltanto sulle parti cassatè i capi di pronuncia non cassati non sono travolti ed acquistano autorita di cosa giudicata, tranne che siano dipendenti dai capi cassati. I capi della sentenza impugnata, non cassati ed indipendenti dai capi cassati, non sono travolti quindi dall'Estinzione del giudizio di rinvio. L'Estinzione copre, cioe, tutta l'attivita processuale relativa ai capi cassati della pronuncia impugnata ed a quelli da essa dipendenti, con la particolarita, connessa alla funzione istituzionale regolatrice della Corte di Cassazione, che, in caso di riproposizione della domanda (l'Estinzione non impedisce la riproposizione perche opera sul processo e non sull'Azione), il principio di diritto, enunciato nella sentenza di annullamento, conserva la sua efficacia vincolante. (Conf. 766/61, V. Anche 2649/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)