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Sez. 1, Sentenza n. 3035 del 25/05/1979 (Rv. 399390 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PER MANCATA RIASSUNZIONE - EFFETTI - DOMANDE DEFINITIVAMENTE DECISE - ACTIO IUDICATI - PRESCRIZIONE - INSUSSISTENZA DI SENTENZE PARZIALMENTE DEFINITIVE DEL GIUDIZIO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399390-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PER MANCATA RIASSUNZIONE - EFFETTI - DOMANDE DEFINITIVAMENTE DECISE - ACTIO IUDICATI - PRESCRIZIONE - INSUSSISTENZA DI SENTENZE PARZIALMENTE DEFINITIVE DEL GIUDIZIO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

L'Estinzione del processo provocata dalla mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio travolge tutte le pronunce emanate nel corso del processo, ad eccezione di quelle passate in giudicato che abbiano definito il giudizio rispetto ad alcune delle domande proposte, ovvero a capi delle domande stesse e siano quindi suscettibili di autonoma esecuzione forzata. In tal caso, in ordine alle domande definitivamente decise nasce l'actio iudicati, soggetta alla prescrizione decennale, mentre, se nessuna delle sentenze emanate nel corso del processo abbia definito alcuna domanda o capi di essa, la mancata riassunzione della causa in Sede di rinvio comporta l'Estinzione dell'intero processo e la prescrizione interrotta dalla domanda originaria ricomincia a decorrere dalla data del successivo atto interruttivo. (V 846/65, mass n 311640; (Conf 3421/73, mass n 367396).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2953, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)