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Sez. 6, Sentenza n. 3396 del 02/03/1998 Ud. (dep. 18/03/1998) Rv. 210327 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reati - Sospensione dei procedimenti prevista da decreti legge decaduti per mancata conversione in legge - Mantenimento della efficacia sospensiva della decorrenza del termine di prescrizione - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210327-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati in materia di edilizia e urbanistica, la sospensione dei procedimenti penali e del corso della prescrizione, prevista dai vari decreti legge emanati tra il luglio del 1994 e il settembre del 1996, tutti decaduti per mancata conversione in legge, costituisce un effetto irreversibile di tali fonti normative, sicché, una volta intervenuta, opera in maniera definitiva sul computo del termine prescrizionale a norma dell'art. 159 cod. pen., non interferendo su tale irreversibilità di effetto il disposto costituzionale secondo cui i decreti legge non convertiti perdono efficacia sin dall'inizio. (Vedi Cass., sez. III, sent. n. 02205, u.p. 29 settembre 1997, Onolfo, in corso di massimazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)