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Sez. U, Sentenza n. 1283 del 03/12/1996 Ud. (dep. 13/02/1997) Rv. 206849 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reati - Sospensione dei procedimenti prevista dai D.L. n. 468, 551, 649 del 1994 non convertiti in legge - Efficacia sospensiva sulla decorrenza del termine di prescrizione - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206849-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati in materia di edilizia e urbanistica, la sospensione dei procedimenti penali e della prescrizione di cui ai decreti legge 26 luglio 1994 n. 468, 27 settembre 1994 n. 551 e 25 novembre 1994 n. 649, non convertiti in legge, costituisce un effetto irreversibile dei predetti decreti, sicché, una volta intervenuta, opera in maniera definitiva sul computo del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 159 cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 77 Cost., secondo il quale i decreti legge perdono efficacia sin dall'inizio in caso di mancata conversione, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il decreto legge abbia prodotto effetti irreversibili, quali devono essere considerati quelli che, in virtù della sia pur temporanea vigenza della normativa d'urgenza, si siano comunque prodotti in via di fatto o di diritto e non possano più essere rimossi; e che tra tali effetti irreversibili deve ricomprendersi la sospensione del procedimento penale la quale, nel periodo in cui opera per il vigore del decreto che la prevede, impedisce di diritto l'esercizio dell'azione penale sicché, esauritosi l'arco temporale della sua efficacia per la caducazione del provvedimento avente forza di legge, non può venir meno ora per allora)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Decreto Legge 26/07/1994 num. 468 CORTE COST., Decreto Legge 27/09/1994 num. 551 CORTE COST., Decreto Legge 25/11/1994 num. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)