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Sez. L, Sentenza n. 170 del 19/01/1985 (Rv. 438379 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE DOVUTA NON A QUELLA INFERIORE EFFETTIVAMENTE EROGATA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438379-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE DOVUTA NON A QUELLA INFERIORE EFFETTIVAMENTE EROGATA - NECESSITÀ.*

Qualora la retribuzione effettivamente corrisposta al prestatore d'opera sia inferiore a quella spettantegli per legge o per contratto, i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro debbono essere corrisposti sulla base della retribuzione dovuta (in forza, nella specie, del più favorevole inquadramento giudizialmente riconosciuto al lavoratore) e non su quella inferiore effettivamente erogata. (V 39/82, mass n 417727; (V 94/77, mass n 383598; (Conf 2895/75, mass n 376939).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 48, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 17, Legge 30/04/1969 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)