Sez. L, Sentenza n. 6434 del 26/06/1990 (Rv. 467997 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - CORRESPONSIONE IN MISURA INFERIORE A QUELLA DOVUTA PER LEGGE O PER CONTRATTO - INFLUENZA - ESCLUSIONE - ACCORDO DELLE PARTI DEL RAPPORTO CIRCA LA RIDUZIONE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - CORRESPONSIONE IN MISURA INFERIORE A QUELLA DOVUTA PER LEGGE O PER CONTRATTO - INFLUENZA - ESCLUSIONE - ACCORDO DELLE PARTI DEL RAPPORTO CIRCA LA RIDUZIONE - IRRILEVANZA.*
Nel caso in cui il datore di lavoro, ancorché in base ad un accordo con i propri dipendenti, corrisponda agli stessi la retribuzione o una maggiorazione della medesima (nella specie, per lavoro notturno di turno) in misura inferiore a quella dovuta per legge o per contratto (collettivo o individuale), la base imponibile per il calcolo dei contributi assicurativi è costituita dalla retribuzione dovuta ai lavoratori e non già da quella (inferiore) effettivamente erogata, non potendosi ammettere che il credito spettante per legge all'istituto assicuratore - il quale è terzo rispetto al rapporto di lavoro ed all'accordo predetto - subisca riduzioni per effetto di una convenzione (inter alios acta) cui esso è rimasto estraneo. (V 4776/85, mass n 442183; (V 170/85, mass n 438379; (V 163/85, mass n 438370; (V 4605/82, mass n 422575).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)