Sez. 3, Sentenza n. 1339 del 17/10/1968 Ud. (dep. 31/01/1969) Rv. 110131 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA -ACCERTAMENTI PERITALI SULLE FACOLTA PSICHICHE DELL'IMPUTATO -PRESUPPOSTI RISULTANTI DAGLI ATTI PROCESSUALI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA -ACCERTAMENTI PERITALI SULLE FACOLTA PSICHICHE DELL'IMPUTATO -PRESUPPOSTI RISULTANTI DAGLI ATTI PROCESSUALI.*
Gli accertamenti peritali sulle facolta psichiche dell'imputato devono essere compiuti solo quando, attraverso elementi emergenti dagli Atti processuali, si abbia la certezza, o quanto meno il ragionevole dubbio, che il soggetto sia affetto da infermita producente uno stato morboso che, riducendo i poteri di intelligenza o di volizione, escluda o diminuisca l'imputabilita. (V.103812, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)