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Sez. 2, Sentenza n. 1086 del 21/03/1977 (Rv. 384718 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE CON SENTENZA ANZICHE CON ORDINANZA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE CONSENTITI.*
Stato
decisa il 1977-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384718-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE CON SENTENZA ANZICHE CON ORDINANZA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE CONSENTITI.*

Nell'ipotesi in cui l'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento di onorari, diritti e spese, spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali, sia stata decisa con sentenza, anziche con l'ordinanza prescritta dall'art 30 della legge 13 giugno 1942 n 794, il provvedimento adottato, conservando il contenuto e la sostanza dell'ordinanza, e impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (Conf 916/74, mass n 368819).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)