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Sez. 2, Sentenza n. 614 del 25/01/1980 (Rv. 404001 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - DECISIONE CON SENTENZA ANZICHE CON ORDINANZA NON IMPUGNABILE - IRRILEVANZA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - PROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404001-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - DECISIONE CON SENTENZA ANZICHE CON ORDINANZA NON IMPUGNABILE - IRRILEVANZA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - PROPONIBILITA.*

Qualora l'opposizione al decreto ingiuntivo, per il pagamento di onorari di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, sia stata decisa con sentenza, anziche con ordinanza, come prescritto dall'art 30 della legge 13 giugno 1942 n 794, la relativa statuizione mantiene la natura sostanziale di ordinanza non impugnabile, suscettibile solo di ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione. (Conf 1086/77, mass n 384718; (Conf 916/74, mass n 368819).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)