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Sez. L, Sentenza n. 10954 del 08/10/1992 (Rv. 478804 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Indennità di trasferta per i dipendenti di una società di trasporti obbligati a prestazioni in luoghi diversi - Natura retributiva per l'intero - Disciplina ex art. 11 legge 467 del 1984 e ter D.L. n. 103 del 1991 - Portata.
Stato
decisa il 1992-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478804-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile

La cosiddetta indennità di trasferta corrisposta ai dipendenti di una società di trasporti, obbligati ad una prestazione lavorativa normalmente espletata in luoghi diversi, ha natura esclusivamente retributiva e, pertanto, ai sensi dell'originario testo dell'art.12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, è assoggettabile a contribuzione per l'intero suo ammontare, anziché nella misura del cinquanta per cento, avendo carattere non interpretativo ma innovativo (con conseguente mancanza di efficacia retroattiva) le norme dettate dall'art. 11 della legge 4 agosto 1984 n. 467 (relativo alla parziale esclusione della retribuzione contributiva dell'indennità di trasferta dei dipendenti da imprese di autotrasporti) e dall'art. 9 ter del D.L. 29 marzo 1991 n. 103 (convertito con legge n. 166 del 1991), secondo cui nella diaria o indennità di trasferta, soggette a parziale contribuzione secondo la previsione del secondo comma, n. 1, dell'art. 12 della citata legge n. 153 del 1969, sono comprese anche quelle contrattualmente dovute ai lavoratori tenuti ad espletare la loro attività in luoghi variabili e sempre diversi dalla sede aziendale.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 04/08/1984 num. 467 art. 11, Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 ter CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)