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Sez. L, Sentenza n. 3188 del 25/03/1998 (Rv. 513991 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Indennità di trasferta corrisposta ai lavoratori trasfertisti - Versamenti contributivi effettuati sul cinquanta per cento delle somme ex art.12 della legge n. 153 del 1969 come interpretato dall'art. 9 "ter" del D.L. 103 del 1991 - Sopravvenienza dell'art. 4 "quater" della legge n. 63 del 1993 - Infondatezza della questione di costituzionalità di tale norma (sent. n. 292 del 1997 della Corte Cost.) - Carattere retroattivo dell'art. 9 "ter" del D.L. 103 del 1991 - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513991-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In tema di contribuzione previdenziale sull'indennità di trasferta corrisposta ai lavoratori tenuti per contratto ad effettuare la propria prestazione in luoghi sempre variabili e diversi dalla sede aziendale (cosiddetti trasfertisti), l'art. 4 "quater" del decreto legge 15 gennaio 1993(recante "Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale") introdotto dalla legge di conversione del 17 marzo 1993 n. 63, nello stabilire - con norma sottoposta, con esito favorevole, allo scrutinio di costituzionalità(sent. 292 del 1997 della Corte Costituzionale) - che, per i periodi anteriori al 1 giugno 1991, sono fatti salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati assumendo come imponibile il cinquanta per cento degli importi corrisposti a titolo della menzionata indennità, in conformità dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come interpretato dall'art. 9 "ter" del decreto legge 15 gennaio 1991 n. 103, costituisce "jus superveniens", applicabile in sede di legittimità, che impone di riconoscere al menzionato art. 9 "ter" carattere retroattivo.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva attribuito tale carattere all'art. 9 "ter" del decreto legge n. 103 del 1991, prima che fosse emanato l'art. 4 "quater" della legge n. 63 del 1993).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 ter CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 art. 4 quater CORTE COST., Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)