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Sez. 1, Sentenza n. 7957 del 28/10/1987 (Rv. 455694 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE - CRITERI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 74 DEL 1987 - PORTATA INNOVATIVA DI DETTA NORMA - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITÀ IMMEDIATA - CONSEGUENZE - ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA CITATA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITÀ - ISTANZA DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455694-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE - CRITERI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 74 DEL 1987 - PORTATA INNOVATIVA DI DETTA NORMA - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITÀ IMMEDIATA - CONSEGUENZE - ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA CITATA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITÀ - ISTANZA DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*

In tema di divorzio, l'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, nella parte in cui ha sostituito l'art. 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898 sui criteri per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile, integra una norma sostanziale, di portata innovativa, che trova immediata applicazione nei giudizi in corso in cui siano ancora in discussione le suddette questioni, alla stregua dei principi generali sullo "ius superveniens" ed altresì alla luce della disposizione transitoria dell'art. 23 della citata legge n. 74 del 1987, che prevede l'ultrattività, per detti giudizi pendenti, delle sole regole processuali anteriormente vigenti. Pertanto, ove la nuova norma sia entrata in vigore in Sede di legittimità, con riguardo a ricorso che investa il riconoscimento e la liquidazione dell'assegno, si impone la Cassazione con rinvio della sentenza impugnata, per consentire gli accertamenti di fatto richiesti dalla norma stessa (anche indipendentemente dall'istanza delle parti, quando il ricorso sia stato proposto prima della sua entrata in vigore).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)