diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2966 del 14/04/1988 (Rv. 458520 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISCIPLINA EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 74 DEL 1987 - CARATTERE INNOVATIVO - APPLICABILITÀ IMMEDIATA ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD ASSEGNO NON MODIFICABILE PER MANCANZA DI IMPUGNAZIONE DEL CONIUGE AVENTE DIRITTO E A CONSEGUENTE INAPPLICABILITÀ DELLA NUOVA NORMA.*
Stato
decisa il 1988-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458520-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISCIPLINA EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 74 DEL 1987 - CARATTERE INNOVATIVO - APPLICABILITÀ IMMEDIATA ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD ASSEGNO NON MODIFICABILE PER MANCANZA DI IMPUGNAZIONE DEL CONIUGE AVENTE DIRITTO E A CONSEGUENTE INAPPLICABILITÀ DELLA NUOVA NORMA.*

In tema di Determinazione dell'assegno di divorzio, le Disposizioni dell'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, ove innovano parzialmente ai criteri in precedenza fissati dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, integrano "ius superveniens", di immediata applicabilità pure in Sede di legittimità (ed anche d'ufficio, se entrate in vigore dopo la proposizione del ricorso), nei limiti in cui siano in concreto rilevanti, cioè idonee a comportare una diversa quantificazione dell'assegno medesimo. (nella specie, la sentenza d'appello, che aveva liquidato l'assegno in relazione ad un divorzio pronunciato dopo un lungo rapporto coniugale, era stata impugnata solo dall'obbligato. La suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto irrilevanti, e quindi non giustificative di una Cassazione con rinvio, le nuove regole del citato art. 10, nella parte in cui prevedono che si debba tenere conto anche della durata del matrimonio, perché esse avrebbero potuto implicare solo un aumento dell'assegno stesso, precluso dalla Mancanza d'impugnazione del coniuge avente diritto). (V 7957/87, mass n 455694).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)