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Sez. 1, Sentenza n. 2718 del 08/03/1995 (Rv. 490994 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ | Art. 7 e 3 - Convenzione Italia-Austria 16 novembre 1971, resa esecutiva con legge n.71 del 1974 - Valutazione della congruità del termine di comparizione - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490994-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ

L'art. 7, n.3, della Convenzione 16 novembre 1971 tra l'Italia e l'Austria, resa esecutiva con legge n.71 del 1974, il quale prevede che debba essere negato il riconoscimento della sentenza "se, in caso di decisione contumaciale, la parte non ha avuto notizia del procedimento tempestivamente per difendersi", non esige, ai fini della dichiarazione di efficacia, che risulti rispettato il termine minimo previsto per la comparizione in giudizio del convenuto dalla legge dello Stato in cui è richiesta la deliberazione, ma che il termine, a disposizione del convenuto residente in uno Stato diverso da quello ove ha sede li giudice avanti al quale è chiamato in giudizio, sia congruo, tale cioè da consentirgli in concreto, oltre la conoscenza del processo, l'apprestamento della difesa in giudizio; tale giudizio di congruità deve essere compiuto di volta in volta, in relazione alle specifiche circostanze di fatto, e può essere censurato in sede di legittimità unicamente sotto il profilo dell'adeguatezza della motivazione, trattandosi di giudizio di fatto che coinvolge l'accertamento di elementi materiali e che comporta una apprezzamento degli stessi il quale è istituzionalmente riservato al giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 797 n. 3, Tratt. Internaz. 16/11/1971 num. 7, Legge 12/02/1974 num. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)