Sez. 1, Sentenza n. 10275 del 21/11/1996 (Rv. 500697 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ | Art. 7 n. 3 della Convenzione Italia/Austria 16 novembre 1971 - Portata - Valutazione di detta congruità - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa ad un termine di quattordici giorni con riferimento alla collocazione della parte debitrice in rapporto alla linea di confine.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ
L'art. 7, n. 3, della Convenzione 16 novembre 1971 tra l'Italia e l'Austria, resa esecutiva con legge n. 71 del 1974, il quale prevede che debba essere negato il riconoscimento della sentenza "se, in caso di decisione contumaciale, la parte non ha avuto notizia del procedimento tempestivamente per difendersi", non esige, ai fini della dichiarazione di efficacia, che risulti rispettato il termine minimo previsto per la comparizione in giudizio del convenuto dalla legge dello Stato in cui è richiesta la deliberazione, ma che il termine, a disposizione del convenuto residente in uno Stato diverso da quello ove ha sede il giudice avanti al quale è chiamato in giudizio, sia congruo, tale cioè da consentirgli in concreto, oltre la conoscenza del processo, l'apprestamento della difesa in giudizio; tale giudizio di congruità deve essere compiuto di volta in volta, in relazione alle specifiche circostanze di fatto, e può essere censurato in sede di legittimità unicamente sotto il profilo dell'adeguatezza della motivazione, trattandosi di giudizio di fatto che coinvolge l'accertamento di elementi materiali e che comporta un apprezzamento degli stessi il quale è istituzionalmente riservato al giudice di merito (nella specie, la Corte d'appello aveva negato la delibazione di un provvedimento monitorio austriaco, rilevando che questo era stato notificato al cittadino italiano in lingua tedesca, con un termine di 14 giorni per difendersi, il che integrava l'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 7 citato. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato la sentenza impugnata, per non avere essa analizzato la collocazione dell'impresa debitrice in rapporto alla linea di confine, la relativa vicinanza tra la località in cui essa opera e quella in cui ha sede l'ufficio giudiziario austriaco, la frequenza dell'attraversamento del confine, l'eventuale esistenza di abitudini di bilinguismo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 797 n. 3, Tratt. Internaz. 16/11/1971 num. 7, Legge 12/02/1974 num. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)