Sez. L, Sentenza n. 14110 del 20/06/2014 (Rv. 631656 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE | Anzianità di servizio ai fini della progressione in carriera - Computabilità di periodi di astensione obbligatoria per maternità - Equivalenza al servizio effettivo - Limiti previsti dalla contrattazione collettiva.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE
In tema di progressione in carriera, ove la contrattazione collettiva ricolleghi la promozione all'anzianità di servizio, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità è equiparato al periodo di effettivo servizio, salvo che la stessa contrattazione collettiva subordini la promozione ad altri particolari requisiti, come la valutazione circa la quantità e qualità del servizio prestato, non correlati alla sola virtuale prestazione lavorativa.
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1973 num. 903 art. 3, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 22 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)