Sez. L, Sentenza n. 4022 del 03/04/1993 (Rv. 481673 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - In genere | Anzianità di servizio - Computabilità di periodi di astensione obbligatoria e facoltativa - Disciplina ex art. 6 e 7 l. n. 1204 del 1971 - Clausole contrattuali associanti un determinato effetto solo a periodi di effettivo servizio - Ammissibilità - Esclusione contrattuale della rilevanza dei periodi di astensione in entrambe o in una sola delle ipotesi di quest'ultima in caso di computo dell'anzianità non riferito esclusivamente al servizio effettivo - Nullità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - In genere
Stabilendo (con formulazione per tale aspetto sostanzialmente identica) la computabilità, nell'anzianità di servizio, dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa, gli artt. 6 e 7, ultimo comma, della legge n. 1204 del 1971 - rispetto ai quali la disposizione dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 903 del 1977 ha portata innovativa, introducendo una perfetta equivalenza, ai fini della progressione in carriera (automatica o no), fra periodi di effettivo servizio e periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, con la conseguenza che, se la contrattazione collettiva ricollega la promozione all'anzianità di servizio, in questa, anche se intesa come servizio effettivo, devono computarsi i periodi di astensione obbligatoria, tranne che la stessa contrattazione subordini la promozione a particolari requisiti - consentono bensì alla disciplina collettiva di associare un determinato effetto giuridico solo a periodi di effettivo servizio, ma vietano che tale disciplina, ove associ lo stesso effetto all'anzianità di servizio in senso non circoscritto al periodo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, possa escludere la rilevanza (ai fini dell'anzianità di servizio) dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa o diversificare tali ipotesi di astensione, con conseguente nullità (nella parte in cui escludano la computabilità dei periodi di astensione facoltativa) di clausole contrattuali che assegnino rilievo solo all'astensione obbligatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 6, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)