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Sez. 1, Sentenza n. 4215 del 06/05/1996 (Rv. 497430 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notificazione degli estremi dell'infrazione oltre 90 giorni dell'accertamento - Motivazione delle cause del ritardo - Necessità.
Stato
decisa il 1996-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497430-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di violazioni amministrative, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 Legge 24 novembre 1981 n. 689, per la notifica degli estremi dell'infrazione, quando sia mancata la contestazione personale, non può ritenersi osservato, quando il verbale notificato al trasgressore non contenga alcuna specifica indicazione delle ragioni che possono giustificare una notificazione eseguita dopo il novantesimo giorno, ma si limiti ad un generico riferimento alla complessità degli accertamenti svolti per acquisire gli elementi di fatto necessari per la contestazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)