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Sez. 3, Sentenza n. 5674 del 30/11/1978 (Rv. 395458 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE SUL PRESUPPOSTO DELL'INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395458-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE SUL PRESUPPOSTO DELL'INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CONDIZIONI.*

Dopo l'entrata in vigore della legge n 756 del 1964, la facolta del concedente di far cessare la proroga legale del contratto agrario, per il caso in cui egli voglia coltivare direttamente il fondo, e condizionato dal solo requisito di cui all'art 1 DLCPS n 273 del 1947, e cioe dalla proporzionalita alle esigenze del fondo della capacita lavorativa della famiglia del concedente stesso, avendo cessato d'operare, con l'entrata in vigore della detta legge del 1964, le limitazioni a quella facolta previste eccezionalmente dall'art 1, terzo comma, della legge n 505 del 1950, con riguardo alla data di acquisto del fondo, e richiamate dalle successive leggi vincolistiche n 435 del 1951 e n 765 del 1952. (Conf 3825/76, mass n 382511).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1, Legge 16/06/1951 num. 435 CORTE COST., Legge 11/07/1952 num. 765 CORTE COST., Legge 15/09/1964 num. 756 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)