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Sez. L, Sentenza n. 5575 del 16/10/1980 (Rv. 409434 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - OPPOSIZIONE ALLA PROROGA LEGALE - CAPACITA LAVORATIVA DEL CONCEDENTE - ACCERTAMENTO - CRITERI - DISCIPLINA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 756 DEL 1964.*
Stato
decisa il 1980-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409434-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - OPPOSIZIONE ALLA PROROGA LEGALE - CAPACITA LAVORATIVA DEL CONCEDENTE - ACCERTAMENTO - CRITERI - DISCIPLINA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 756 DEL 1964.*

Dopo l'entrata in vigore della legge n 756 del 1964, se il concedente chiede di far cessare la proroga legale del contratto agrario per coltivare direttamente il fondo, la capacita lavorativa deve essere valutata soltanto in relazione alle esigenze dello immobile di cui chiede il rilascio, avendo cessato di operare con l'entrata in vigore della detta legge, le limitazioni a quella facolta previste eccezionalmente dall'art 1, comma terzo, legge n 505 del 1950, con riguardo alla data di acquisto del fondo, e richiamate dalle successive leggi vincolistiche n 435 del 1951 e n 765 del 1952. (Conf 5674/78, mass n 395458; (Conf 3825/76, mass n 382511).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1, Legge 16/06/1951 num. 435 CORTE COST., Legge 11/07/1952 num. 765 CORTE COST., Legge 15/09/1964 num. 756 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)