Sez. 3, Sentenza n. 3825 del 23/10/1976 (Rv. 382511 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - FACOLTA DEL CONCEDENTE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - LIMITAZIONI EX ART 1, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N 505 DEL 1950 E SUCCESSIVE LEGGI VINCOLISTICHE - CESSAZIONE EX LEGGE N 756 DEL 1964.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - FACOLTA DEL CONCEDENTE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - LIMITAZIONI EX ART 1, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N 505 DEL 1950 E SUCCESSIVE LEGGI VINCOLISTICHE - CESSAZIONE EX LEGGE N 756 DEL 1964.*
Dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n 756 sui rapporti agrari, la facolta del concedente di far cessare la proroga legale del contratto, per il caso in cui voglia coltivare direttamente il fondo, e condizionata alla ricorrenza dei soli requisiti fissati dall'art 1 secondo comma lettera a) del DLCPS 1 aprile 1947 n 273 (proporzionalita alle esigenze del fondo della capacita lavorativa della famiglia del concedente). Infatti, le limitazioni a quella facolta previste dall'art 1 terzo comma della legge 15 luglio 1950 n 505 (con riguardo alla data di acquisto del fondo), e poi richiamate, con modifiche, dalle successive leggi vincolistiche del 16 giugno 1951 n 435 e dell'11 luglio 1952 n 765, avevano natura eccezionale ed hanno cessato di operare con l'entrata in vigore della citata legge n 756 del 1964. (V 2419/72, mass n 359864).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 3, Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1, Legge 16/06/1951 num. 435 art. 2, Legge 11/07/1952 num. 765 art. 2, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)