Sez. 1, Sentenza n. 10461 del 26/11/1996 (Rv. 500793 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | In materia di diritti soggettivi connessi alla vendita fallimentare - Principio del contraddittorio - Osservanza - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
In sede di reclamo ai sensi dell'art. 26 legge fallimentare (nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 1981) contro i decreti del giudice delegato in materia di vendita fallimentare, volti a dirimere un contrasto tra contrapposte posizioni aventi natura di diritto soggettivo, il tribunale è tenuto, a pena di nullità, all'osservanza del principio del contraddittorio e, quindi, a disporre la comparizione in camera di consiglio del reclamante, del curatore e degli altri soggetti interessati al provvedimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)