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Sez. 1, Sentenza n. 10461 del 26/11/1996 (Rv. 500793 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | In materia di diritti soggettivi connessi alla vendita fallimentare - Principio del contraddittorio - Osservanza - Necessità.
Stato
decisa il 1996-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500793-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI

In sede di reclamo ai sensi dell'art. 26 legge fallimentare (nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 1981) contro i decreti del giudice delegato in materia di vendita fallimentare, volti a dirimere un contrasto tra contrapposte posizioni aventi natura di diritto soggettivo, il tribunale è tenuto, a pena di nullità, all'osservanza del principio del contraddittorio e, quindi, a disporre la comparizione in camera di consiglio del reclamante, del curatore e degli altri soggetti interessati al provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)