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Sez. 1, Sentenza n. 3371 del 19/10/1968 (Rv. 336397 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - GIUDICE DI APPELLO - OBBLIGO DI ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALLA DECISIONE DI UNA CAUSA GIA CONOSCIUTA IN PRIMO GRADO - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336397-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - GIUDICE DI APPELLO - OBBLIGO DI ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALLA DECISIONE DI UNA CAUSA GIA CONOSCIUTA IN PRIMO GRADO - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

La violazione, da parte del giudice di appello, dell'Obbligo di astenersi dal partecipare alla decisione, qualora abbia avuto gia occasione di conoscere della causa nel giudizio di primo grado, non comporta la nullita della sentenza cosi emessa, in quanto - a differenza del caso previsto nel n.1 dell'art. 51 cod.proc.civ., nel quale la nullita e imposta dalla necessita di far salvo il precetto generale secondo il quale nessuno puo essere giudice in causa propria - si concreta nell'inosservanza di una semplice norma di condotta, contro la quale la parte che crede di avervi interesse puo convenientemente reagire, avvalendosi, nelle forme e nei termini dovuti, del rimedio della ricusazione che la legge le appresta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)