Sez. 6, Sentenza n. 6501 del 11/12/2003 Cc. (dep. 17/02/2004) Rv. 228271 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIUNIONE DI PROCESSI - IN GENERE | Provvedimento di riunione - Effetto - Cumulo di posizioni giuridiche incompatibili - Abnormità - Esclusione - Fattispecie in tema di calunnia.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIUNIONE DI PROCESSI - IN GENERE
Non è abnorme, e non riveste neppure i caratteri di illegittimità, il provvedimento con il quale il giudice nel corso dell'udienza preliminare dispone la riunione di procedimenti nei quali alla stessa persona sono attribuiti ruoli tra loro incompatibili (nella specie, da un lato, di persona offesa per un reato e, dall'altro, di imputato per calunnia sul presupposto dell'insussistenza del primo), giacché è consentito all'organo dell'accusa formulare contestazioni, allo stesso o a diversi soggetti, di fatti reato ontologicamente contrastanti, quando reputi che dal pieno contraddittorio che si dispiega in dibattimento (o nella stessa udienza preliminare) possano emergere elementi decisivi per il superamento del dilemma.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 17 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)