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Sez. 6, Sentenza n. 4187 del 09/12/1999 Cc. (dep. 01/02/2000) Rv. 216503 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Contestazione alternativa - Legittimità - Provvedimento del G.i.p. che dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio dopo il rifiuto del P.m. di operare la scelta fra le imputazioni - Abnormità del provvedimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216503-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE

È abnorme il provvedimento del G.i.p. che, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.m. contenente un' imputazione alternativa, dichiari la nullità della richiesta stessa, a seguito del rifiuto da parte dell'organo inquirente di operare la scelta fra le due imputazioni. Invero, la contestazione alternativa è perfettamente legittima e l'ordinamento appresta gli strumenti perché, nel corso del dibattimento, il P.m. possa operare una opzione definitiva fra più imputazioni (artt. 516 e 521 cod. proc. pen.). D'altra parte, il giudice avrebbe potuto disporre l'archiviazione ovvero prosciogliere l'imputato dalle contestazioni, ma giammai avrebbe potuto emettere il provvedimento dichiarativo della nullità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 526 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)