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Sez. L, Sentenza n. 5266 del 15/06/1987 (Rv. 453842 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - DIPENDENZA DELL'AZIENDA - NOZIONE - ESERCIZIO IN ESSA DI UN POTERE DECISIONALE E DI CONTROLLO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453842-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - DIPENDENZA DELL'AZIENDA - NOZIONE - ESERCIZIO IN ESSA DI UN POTERE DECISIONALE E DI CONTROLLO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini della Competenza territoriale nelle cause di lavoro (art. 413 cod. proc. civ.), costituisce dipendenza dell'azienda ogni complesso di beni decentrato e munito di propria individualità tecnico-economica, pur se di modesta entità, a condizione che risulti direttamente e strutturalmente collegato con l'azienda medesima, in quanto destinato al perseguimento dei suoi scopi imprenditoriali, non essendo altresì necessario - sebbene rappresenti un elemento a favore della configurabilità della dipendenza - che in detto complesso si esplichi un potere decisionale e di controllo. (V 1466/85, mass n 439491; (V 3705/82, mass n 421672).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)